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Approvazione delibera tariffe Ta.Ri. 2021

27 Luglio 2021

Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 61 del 30 giugno 2021 è stata approvata la Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2021.

Nell’ambito delle misure adottate, l’Assemblea Capitolina ha previsto che:

? ferme restanti le scadenze indicate nelle bollette 2021, ovvero il 31 luglio 2021 per gli avvisi relativi al primo semestre 2021 e il 31 dicembre 2021 per gli avvisi relativi al secondo semestre 2021, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che abbiano ricevuto pregiudizio economico dall’emergenza sanitaria da Covid-19 prolungatasi nell’anno 2021, è consentito, su istanza motivata del contribuente che dichiari il disagio economico patito, il differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 15 dicembre 2022. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale;

? inoltre, in forza del contributo destinato a Roma Capitale pari ad euro 44.582.479,00 derivante dal Fondo istituito dal Governo nel D.L. Sostegni bis, è stata disposta la riduzione della parte variabile della tariffa nella misura stimata del 53,2% per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività 2021, come di seguito individuate:

a) tutte le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie previste dal vigente Regolamento Ta.Ri., compresi eventuali locali classificati in altre categorie, purché funzionalmente collegate allo stesso esercizio:

03 Cinema, Teatri, Sale da concerto e conferenza, giostre
08 Alberghi e strutture ricettive
15 Banchi mercati di beni durevoli
20 Ristorazione
21 Bar e Pasticcerie
25 Banchi mercati di generi alimentari
26 Discoteche e Night club

b)  le utenze non domestiche individuabili con il codice Ateco compreso fra quelli elencati nell’Allegato 7 

Attenzione: è stato stabilito che ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla lettera a), la riduzione spettante venga applicata automaticamente, mentre gli utenti di cui alla lettera b), per ottenere la riduzione spettante, dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021, a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale secondo le modalità che saranno dettagliate con determinazione dirigenziale.

Per la modulistica da utilizzare, Fipe Confcommercio Roma sta chiedendo maggiori dettagli agli Uffici comunali, soprattutto per le attività che, pur contemplate nelle categorie Tari di cui alla  lettera a), sono altresì attività con codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’Allegato 7.

Restiamo in attesa di chiarimenti e della  pubblicazione della modulistica predisposta da Roma Capitale per aggiornare puntualmente le nostre imprese.