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Contributo ristorazione e catering: domande dal 22 Novembre al 6 Dicembre 2022

22 Novembre 2022

L’Agenzia delle Entrate, con Provv. n. 423342/2022, ha stabilito che le domande per accedere al contributo per le imprese della ristorazione, del catering e di altri settori in difficoltà ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. “Sostegni-ter” potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, dal 22 novembre 2022 al 6 dicembre p.v.

In particolare, i beneficiari dell’intervento – per cui sono stati stanziati nel complesso 40 milioni di euro – sono le imprese che nell’anno 2021 abbiano subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019.

BENEFICIARI

Potranno accedere al contributo le imprese che alla data della presentazione dell’istanza svolgano come attività prevalente, una di quelle identificate, tra le altre, dai seguenti codici ATECO:

  • 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (sono comprese, tra le altre, anche le gelaterie e le pasticcerie)
  • 56.21 Catering per eventi, banqueting
  • 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

REQUISITI

Per poter beneficiare del contributo è necessario che le imprese richiedenti rispettino le seguenti condizioni:

a) abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Tuttavia, per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione del 40% andrà calcolata prendendo a riferimento l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA, e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;

b) alla data di presentazione dell’istanza:
– risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
– abbiano la sede legale o operativa in Italia;
– non si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte ad altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria;
– non siano state già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014). Tale condizione non si applica alle micro e piccole imprese, purché soddisfino la condizione di cui al punto precedente e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell’impresa.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e/o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità di beneficiare di agevolazioni pubbliche.

Il contributo non sarà erogato nel caso in cui il beneficiario abbia superato il massimale triennale del Reg. UE n. 1407/2013 c.d. “de minimis”, pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi.

A tal proposito, nel modello di Istanza approvato dall’AdE è prevista una sezione nella quale l’istante dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva attestante l’ammontare degli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito del regime “de minimis” la cui registrazione nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

MODULO PER L’ISTANZA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE